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Il regolamento "de minimis" (regolamento UE 2023/2831 del 13.12.2023) si aggiorna per il settennato 2024 - 2030, restando molto simile al passato per regole e funzionamento salvo un'importante differenza. Ogni impresa, sempre definita come impresa unica, potrà beneficiare del nuovo plafond che passa da 200.000 euro a 300.000 euro, nel triennio a partire dal 1° gennaio 2024.

Restano invariate le principali caratteristiche ovvero:

  • il "de minimis" è applicabile sia alle pmi che alle grandi imprese;

  • il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile: attenzione si rimanda al paragrafo successivo "il nuovo calcolo del triennio" per il dettaglio;

  • gli aiuti "de minimis" sono concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti - tipicamente il decreto di concessione - indipendentemente dalla effettiva data di erogazione dei contributi

  • la necessità di procedere al calcolo dei vari plafond "de minimis" non solo della singola azienda ma del gruppo aziendale nella quale è inserita come impresa unica.

Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo e lungo tutta la catena di partecipazioni:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da segnalare che la dimensione del gruppo deve essere calcolata solo a livello del singolo Stato membro, ovvero si tiene conto dei collegamenti solo delle imprese con sede in Italia. Il concetto di impresa unica riguarda quindi esclusivamente la dimensione nazionale del gruppo.

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